Sez. L - , Ordinanza n. 25669 del 27/10/2017 (Rv. 645896 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Iscritti alla gestione separata - Liquidazione della pensione supplementare - Condizioni - Regime delle cd. "finestre" ex art. 1 della l. n. 247 del 2007 - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In materia di pensione supplementare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 32, della l. n. 335 del 1995, trova applicazione il regime delle cd. “finestre”, introdotto per l’assicurazione generale obbligatoria dall’art. 1, commi 5 e 6 della l. n. 247 del 2007, che ha differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, atteso che l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 282 del 1986, nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisiti di età di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 32 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)