Sez. U, Sentenza n. 879 del 17/01/2007 (Rv. 594252 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Gestione pensionistica separata di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335 - Contributi versati - Insufficienza ai fini di autonoma pensione - Conseguenze - Pensionato presso diversa gestione - Diritto alla pensione supplementare - Soggetto non pensionato - Restituzione dei contributi - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, che vantano anche versamenti di contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il D.M. n. 282 del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell'art. 1 secondo comma dello stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perché i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere; mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell'art. 4 secondo comma dello stesso DM e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte. (Nella specie, relativa a titolare di pensione Inpdap, la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha negato il diritto dell'istante alla restituzione).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)