Sez. U, Sentenza n. 1295 del 19/02/1983 (Rv. 426082 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTA DI R.M. - INCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTA DI R.M. - INCLUSIONE.*
Nella nuova disciplina del contenzioso tributario, introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente, ovvero del sostituto d'imposta, mediante ricorso alle commissioni tributarie avverso gli Atti dell'amministrazione finanziaria di accertamento, d'imposizione o di rifiuto di restituzione di somme riscosse a titolo di tributo, riguarda tutte le controversie instaurate dopo la data di insediamento di detti organi giurisdizionali, ancorché inerenti a Tributi soppressi, ivi comprese quelle promosse per la ripetizione di imposte che si assumano indebitamente pagate in difetto di potere impositivo. Pertanto, nella causa promossa davanti al giudice ordinario da un dipendente dell'INPS, per conseguire la condanna dell'istituto al pagamento di somme da questo illegittimamente trattenute su ratei di pensione, a titolo d'imposta di ricchezza mobile ed in qualità di sostituto, deve escludersi, in applicazione di quella disciplina, che il giudice adito abbia giurisdizione anche sulla domanda di garanzia (impropria) proposta dall'INPS contro l'amministrazione finanziaria, per la restituzione, in caso di soccombenza nel rapporto con l'attore, degli importi versati nella predetta qualità, atteso che tale ultima domanda per la sua natura tributaria spetta alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre le ragioni di connessione fra la stessa e la domanda principale non sono idonee ad introdurre deroghe ai criteri sul riparto della giurisdizione. (V 2118/81, mass n 412841).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)