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Sez. L, Sentenza n. 4539 del 10/05/1994 (Rv. 486555 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie - Rapporti di lavoro subordinato privato | Domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto e della illegittimità della sua risoluzione - Devoluzione al giudice del lavoro - Proposizione nei confronti del datore di lavoro fallito - Irrilevanza - Limiti - Competenza del giudice fallimentare - Presupposti.
Stato
decisa il 1994-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486555-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie - Rapporti di lavoro subordinato privato

La domanda del lavoratore volta esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro dichiarato fallito e dell'illegittimità della risoluzione di tale rapporto rimane devoluta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice del lavoro, sussistendo invece la competenza del Tribunale Fallimentare quando la pronuncia di accertamento anzidetta sia in realtà richiesta in via strumentale al riconoscimento di specifici diritti da far valere successivamente sull'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)