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Sez. L, Sentenza n. 4711 del 29/08/1979 (Rv. 401267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE - IDENTIFICAZIONE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1965 - CRITERI - INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL MINISTRO DEL LAVORO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE - IDENTIFICAZIONE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 833 DEL 1965 - CRITERI - INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL MINISTRO DEL LAVORO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di regime giuridico degli assegni familiari per le imprese artigiane, nel periodo precedente l'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965 n 833 - che per l'identificazione delle dette imprese rinvia alla legge 25 luglio 1956 n 860 dettante appunto norme generali su quel tipo di imprese - l'impresa artigiana deve essere identificata ai sensi dell'art 1 DLCPS 17 dicembre 1947 n 1586, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953 n 35, con riferimento ai decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cui interpretazione, trattandosi Atti amministrativi, rientra nei poteri del giudice del merito e quindi sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, purche adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 3171/71, mass n 354553).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 17/12/1947 num. 1586 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 35 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 05/07/1965 num. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)