diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8853 del 28/06/2001 (Rv. 547816 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Patti aggiunti o contrari al documento - Nozione - Pattuizione con contenuto ed oggetto non previsti nel documento né contrastanti con il suo contenuto - Divieto della prova testimoniale - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547816-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documentò e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, né contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (nè escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)