Sez. 3, Sentenza n. 42427 del 05/10/2011 Cc. (dep. 17/11/2011) Rv. 251591 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Ricorso immediato - Rinuncia - Accettazione dell'imputato - Estinzione del reato.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
La rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del D.Lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela derivandone, in caso di accettazione dell'imputato, l'estinzione del reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)