Sez. 5 - , Sentenza n. 20529 del 07/03/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275310 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento dinanzi al giudice di pace a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa – Remissione di querela del denunciante – Richiesta difensiva di assoluzione nel merito – Implicita manifestazione della volontà di rifiutare la remissione – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell'imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell'implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l'esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 155, Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)