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Sez. 5 - , Sentenza n. 15788 del 19/03/2019 Ud. (dep. 10/04/2019) Rv. 275625 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Ricorso immediato della persona offesa - Mancata comparizione del ricorrente - Improcedibilità - Richiesta dell’imputato di prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275625-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - UDIENZA DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio davanti al giudice di pace introdotto con ricorso immediato della persona offesa, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del ricorrente o del suo procuratore speciale, non dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, determina l'improcedibilità della domanda, salvo che la prosecuzione del giudizio non sia richiesta, in modo esplicito, dall'imputato direttamente o dal suo procuratore speciale, venendo in tal caso in rilievo la facoltà di rinunciare agli effetti di una situazione processuale suscettibile di riverberarsi favorevolmente sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)