Sez. 1, Sentenza n. 19928 del 25/09/2007 (Rv. 599104 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto - Accordi successivi - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto ex art. 1362 cod. civ., il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello stesso che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che ai fini di individuazione della comune intenzione delle parti potesse essere rilevante un successivo, ma diverso e autonomo contratto intercorso tra le medesime parti, il quale prevedeva una clausola di proroga non inclusa nel precedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)