diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 04/08/2000 (Rv. 539178 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Criterio letterale e criterio logico - Coordinamento - Necessità - Comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539178-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole ed espressioni del contratto, coordinato con l'elemento logico. Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto che può assumere rilievo in sede di interpretazione di quest'ultimo, o di una sua clausola, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto, e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)