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Sez. 2, Sentenza n. 36066 del 23/09/2005 Ud. (dep. 05/10/2005) Rv. 232388 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Denunce obbligatorie in tutto o in parte infedeli - Reato previsto dall'art. 37 legge n. 689 del 1981 - Ulteriori artifici e/o raggiri - Reato di truffa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232388-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)