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Sez. 3, Sentenza n. 12163 del 19/10/2000 Ud. (dep. 27/11/2000) Rv. 217657 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reati relativi - Denunce obbligatorie in tutto o in parte infedeli - Reato previsto dall'art. 37 legge n. 689 del 1981 - Ulteriori artifici e/o raggiri - Reato di truffa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217657-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto derivi una evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto alla lavoratrice dipendente l'indennità di maternità, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti all'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)