Sez. 2, Sentenza n. 11184 del 27/02/2007 Ud. (dep. 15/03/2007) Rv. 236131 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di cui all'art. 37 l. n. 689 del 1981 - Reato di truffa - Elementi differenziali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)