Sez. 3, Sentenza n. 4377 del 20/01/2012 Cc. (dep. 01/02/2012) Rv. 251793 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati sessuali - Violenza sessuale di gruppo - Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere - Applicazione, anche al delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen., dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 265 del 2010 - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), dev'essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l'obbligo di valutare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)