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Sez. 1, Sentenza n. 40945 del 08/10/2009 Cc. (dep. 26/10/2009) Rv. 245328 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera del D.L. n. 11 del 2009 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245328-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., della modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso al delitto di omicidio la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere. (In proposito, la Corte ha rilevato che discrezionalità e libero convincimento del giudice, traendo ancoraggio dalla esclusiva soggezione del giudice alla legge ai sensi dell'art. 101 Cost., si esercitano nei limiti segnati dalle norme primarie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)