Sez. U, Sentenza n. 27919 del 31/03/2011 Cc. (dep. 14/07/2011) Rv. 250195 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Modifiche introdotte dal D.L. n. 11 del 2009, conv. in l. n. 38 del 2009 - Applicazione delle disposizioni sfavorevoli nei procedimenti in corso - Misure (diverse dalla custodia in carcere) anteriormente disposte - Modifica "in peius" - Disposizione processuale applicabile - Applicazione della disposizione sopravvenuta - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, convertito, con modd., in l. n. 38 del 2009 (che ha modificato l'art. 275 cod. proc. pen., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria), non può subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole normativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)