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Sez. L, Sentenza n. 1491 del 06/03/1986 (Rv. 444866 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - PARLAMENTARI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE - DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ELETTI NEL PARLAMENTO, NEI CONSIGLI COMUNALI, ALLE CARICHE DI SINDACO O DI ASSESSORE NEI COMUNI PIÙ IMPORTANTI, O DI PRESIDENTE DI ENTI OD AZIENDE PUBBLICHE - TRATTAMENTO EX LEGGE N. 1078 DEL 1966 - DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ESTENSIONE - APPLICAZIONE DI DETTO TRATTAMENTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444866-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - PARLAMENTARI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - IN GENERE - DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ELETTI NEL PARLAMENTO, NEI CONSIGLI COMUNALI, ALLE CARICHE DI SINDACO O DI ASSESSORE NEI COMUNI PIÙ IMPORTANTI, O DI PRESIDENTE DI ENTI OD AZIENDE PUBBLICHE - TRATTAMENTO EX LEGGE N. 1078 DEL 1966 - DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ESTENSIONE - APPLICAZIONE DI DETTO TRATTAMENTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni della legge n. 1078 del 1966, che stabiliscono il trattamento spettante ai dipendenti dello stato e degli enti pubblici in caso di elezione nel Parlamento nazionale o nei consigli regionali o di assunzione delle cariche di sindaco o di assessore nei comuni di maggiore importanza o di Presidente di enti od aziende pubbliche con determinate caratteristiche, ovvero di elezione nei consigli comunali e provinciali, si riferiscono anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e si applicano - in quanto più favorevoli rispetto alla disciplina dettata dall'art. 31 stat. Lavoratori, che contempla soltanto un'aspettativa non retribuita anche dopo l'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, sia perché la prescrizione dell'art. 37 - secondo cui le norme dello statuto stesso si applicano anche ai rapporti di lavoro e impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica - ha carattere generale e non può prevalere su una disciplina speciale, qual è la citata legge n. 1078, sia perché il legislatore, nel regolamentare con la legge n. 169 del 1974 le indennità ed i gettoni di presenza di amministratori e consiglieri di comuni e province, ha richiamato, per i dipendenti dello stato e degli enti pubblici, la legge n. 1078 senza distinguere tra dipendenti di enti pubblici non economici e dipendenti di enti pubblici non economici e dipendenti di enti pubblici economici, mostrando in tal modo di voler riconoscere lo stesso trattamento ad entrambe tali categorie di lavoratori. (V 1454/84, mass n 433550).*

Riferimenti normativi: Legge 12/12/1966 num. 1078 art. 1, Legge 12/12/1966 num. 1078 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 26/04/1974 num. 169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)