Sez. L, Sentenza n. 1454 del 01/03/1984 (Rv. 433550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE - LIMITI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE DATRICE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE - LIMITI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA EX ART. 31 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI UN'ASSOCIAZIONE SINDACALE DATRICE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Il dettato dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, che risolve specificamente - e in senso negativo - il problema dell'applicabilità delle Disposizioni dell'art. 18 e del titolo terzo della stessa legge a rapporti (di lavoro) intercorrenti con datori di lavoro non imprenditori (quali, in particolare, i partiti politici e le associazioni sindacali e sportive), non pregiudica, almeno in linea di principio, l'applicabilità, anche nei confronti dei datori di lavoro predetti, della rimanente normativa dello statuto, e, in particolare, dell'art. 31 (aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali), atteso anche che la disparità di trattamento dei rapporti di lavoro in ragione della qualità imprenditoriale o meno del datore di lavoro sarebbe ingiustificata, alla stregua dell'art. 3 cost., in presenza di situazioni assimilabili e che il diritto riconosciuto dall'art. 31 citata, che equipara l'investitura di una carica sindacale nazionale o provinciale all'investitura di una funzione pubblica elettiva, è da ritenersi attuativo del precetto contenuto nell'art. 51, ultimo comma, della Costituzione. Pertanto, anche il datore di lavoro non imprenditore, qual è un'associazione sindacale (nella specie, la camera confederale UIL di Trieste resta soggetto all'Obbligo di collocare in aspettativa per motivi sindacali il dipendente che ne abbia fatto richiesta, non potendosi a ciò ravvisare ostacolo neppure nella circostanza che l'Esercizio della carica sindacale debba svolgersi nell'ambito della stessa associazione sindacale datrice di lavoro. (V 4865/83, mass n 422869; (V 369/83, mass n 425180; (V 1996/82, mass n 419836; (V 3564/81, mass n 414175; (V 5058/78, mass n 394815; (V 189/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Cod. Civ. art. 2082, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)