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Sez. L, Sentenza n. 24653 del 03/12/2015 (Rv. 638115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Diritto di sciopero - Limiti interni ed esterni - Modalità di attuazione dell'astensione rimesse totalmente ai singoli lavoratori - Esorbitanza - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune derivante dal precetto costituzionale di cui all'art. 40 Cost e la mancanza di una legge attuativa, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all'incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, sicché esorbitano da tali limiti, e sono illegittime, le modalità di attuazione dello sciopero rimesse totalmente agli interessati (nella specie, lasciando nella facoltà del singolo lavoratore quando e per quanto tempo astenersi dal lavoro) senza alcuna predeterminazione, atteso che ne snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive, esponendo il datore di lavoro ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi alla produttività e all'organizzazione gestionale dell'azienda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)