diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 869 del 28/01/1992 (Rv. 475463 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Legittimità - Condizioni - Osservanza dei limiti cosiddetti esterni - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475463-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere

Lo sciopero deve ritenersi legittimo, indipendentemente dalle sue modalità, quando risultino rispettati i limiti cosiddetti esterni posti dalla concorrente tutela giuridica su un piano prioritario di posizioni soggettive eventualmente confliggenti, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, o comunque paritario, come il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato. (Nella specie, la sentenza dei giudici del merito, confermata dalla S.C., aveva affermato la legittimità - in assenza di ogni pregiudizio per la produttività della azienda - dell'astensione dalle prestazioni di lavoro nella giornata festiva, considerate ai fini contrattuali come di lavoro straordinario, rilevando che lo sciopero si era in concreto esteso all'intera giornata lavorativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)