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Sez. L, Sentenza n. 5009 del 08/04/2002 (Rv. 553574 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Disposizioni del codice civile relative alla interruzione - Applicabilità - Proposizione della domanda giudiziale - Effetti.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553574-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In tema di prestazioni previdenziali, relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali, il termine di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è un termine di prescrizione e non di decadenza, rispetto al quale operano, oltre alla speciale causa sospensiva regolata dall'art. 111 del citato d.P.R., le ordinarie cause di interruzione previste dal codice civile e in particolare quella di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ., secondo il quale la prescrizione, quando è stata interrotta dalla domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)