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Sez. L, Sentenza n. 10304 del 04/08/2000 (Rv. 539221 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione triennale ex art. 112 T.U. - Cause di interruzione - Domanda amministrativa - Efficacia.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539221-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL, di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965, può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali; pertanto, deve riconoscersi efficacia interruttiva di tale prescrizione anche alla domanda presentata in via amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)