Sez. 5 - , Sentenza n. 23474 del 18/11/2016 (Rv. 641877 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Accertamento delle imposte - Notifica delle cartelle di pagamento a seguito della attività di liquidazione - Termine di decadenza per le notifiche - Determinazione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla l. n. 156 del 2005, ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilendo che, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla norma stessa in base all'anno di presentazione della dichiarazione. (Nella specie, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2004, il termine di decadenza è stato individuato nel terzo anno successivo a quello di presentazione, cioè nel 31 dicembre 2007).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)