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Sez. U, Sentenza n. 3259 del 29/04/1988 (Rv. 458693 - 01)

LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO - ISCRIZIONE ALL'ALBO EX LEGGE N. 12 DEL 1979 - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL RICHIEDENTE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - POTERI.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458693-01

LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO - ISCRIZIONE ALL'ALBO EX LEGGE N. 12 DEL 1979 - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL RICHIEDENTE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - POTERI.*

Nell'ordinamento della professione di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, l'iscrizione nell'albo si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, nel concorso di requisiti e condizioni direttamente fissati dalla legge medesima, mentre ai competenti organi professionali (consigli provinciali e consiglio nazionale) non spetta alcuna valutazione discrezionale sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza di detti presupposti, ne consegue che la domanda rivolta a tutelare quella posizione è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, al quale spetta di provvedere con pienezza di poteri, e, quindi, anche con pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione. (Conf 5998/83, mass n 430801).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)