Sez. U, Sentenza n. 7383 del 19/07/1990 (Rv. 468296 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO - SUFFICIENZA.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO - SUFFICIENZA.*
Al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, richiesta da chi abbia superato il prescritto esame di stato in materia di economia e commercio, si deve escludere che il locale consiglio dell'ordine od il consiglio nazionale siano ammessi a sindacare se quell'esame sia stato sostenuto da soggetto in possesso del titolo di studio occorrente, atteso che il risultato dell'esame medesimo, ove non annullato in esito ad impugnazione proposta davanti al giudice amministrativo, è vincolante per detti organi professionali, non residuando loro alcuna discrezionalità circa il controllo sulla preparazione teorica e capacità attitudinale dell'istante. Pertanto, in presenza dell'abilitazione discendente dall'esame di stato, nonché della prova documentale di essa, e salva restando la valutazione del requisito della buona condotta, l'iscrizione all'albo configura atto dovuto, la cui mancata adozione è denunciabile davanti al giudice ordinario (art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067), anche per ottenere una pronuncia di condanna del consiglio dell'ordine alla iscrizione medesima. (V 3259/88, mass n 458693; (V 4699/88, mass n 459557; (V 9410/87, mass n 456544; (V 3381/82, mass n 421360; (Conf 6431/90).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 31, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 32, Legge 08/12/1956 num. 1378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)