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Sez. U, Sentenza n. 3844 del 05/09/1989 (Rv. 463711 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONSULENTE DEL LAVORO - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463711-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONSULENTE DEL LAVORO - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Nell'ordinamento della professione di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, l'iscrizione nell'albo si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, nel concorso di requisiti e condizioni direttamente fissati dalla legge medesima, mentre ai competenti organi professionali (consigli provinciali e consiglio nazionale) non spetta alcuna valutazione discrezionale sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza di detti presupposti. Ne consegue che la domanda rivolta a tutelare quella posizione - anche quando, a fronte di un provvedimento di cancellazione, il privato assuma di essere in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione o di aver acquisito il diritto a permanere nello albo in virtù della norma dell'art. 40 della citata legge - è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, al quale spetta di provvedere con pienezza di potere e, quindi, anche con pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione. (Conf 3259/88, mass n 458693; (Conf 5998/83, mass n 430801).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)