Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 01/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151314 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE DEL FATTO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE: SPECIFICA RICHIESTA DI PARTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE DEL FATTO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE: SPECIFICA RICHIESTA DI PARTE.*
Il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti ha carattere globale. Il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa. (in termini mass. N. 145550/80; sulla globalità della valutazione, da ultimo Conf. Mass. N. 149763/81; sulla sufficienza della sola enunciazione della eseguita valutazione ancora da ultimo Conf. Mass. N. 149758/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)