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Sez. 4, Sentenza n. 8126 del 27/05/1983 Ud. (dep. 11/10/1983) Rv. 160554 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA EFFETTUATO IN PRIMO GRADO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA ISTANZA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE: SPECIFICA RICHIESTA DI PARTE CON L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI LEGITTIMATRICI.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160554-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - GIUDIZIO DI EQUIVALENZA EFFETTUATO IN PRIMO GRADO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA ISTANZA DI PREVALENZA DELLE ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE: SPECIFICA RICHIESTA DI PARTE CON L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI LEGITTIMATRICI.*

Quando il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti sia stato effettuato in primo grado con la dichiarazione di equivalenza, il giudice di appello, atteso il carattere discrezionale della valutazione, non è tenuto a motivare il rigetto dell'istanza di prevalenza delle attenuanti qualora non vi sia stata specifica richiesta della parte con la indicazione delle ragioni che ne starebbero a fondamento. (V mass n 146690; (V mass n 104460; (V mass n 151314 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)