Sez. 1, Sentenza n. 26252 del 15/12/2009 (Rv. 611088 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Reiezione della richiesta di permesso di soggiorno per il riconoscimento dello "status" di rifugiato - Mancata contestazione davanti al tribunale competente - Successiva espulsione - Opposizione per motivi di protezione umanitaria - Ammissibilità - Condizioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Qualora lo straniero venga espulso successivamente al rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per il riconoscimento dello "status" di rifugiato da parte della Commissione Centrale "ratione temporis" competente ed a causa della sua permanenza nel territorio nazionale in violazione dell'intimazione del questore ad abbandonarlo, l'omessa impugnazione del provvedimento di rigetto davanti al tribunale competente a conoscere sia delle domande di riconoscimento dello "status" di rifugiato che di quelle dirette ad ottenere le altre misure di protezione umanitaria preclude la possibilità di dedurre le medesime ragioni in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, salvo che i motivi di opposizione consistano nella allegazione di un nuovo e diverso fatto di persecuzione, non esaminato nella sede preposta e fatto valere come sopravvenuta ragione del divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/01/2008 num. 25 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 34 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 05/09/2005 num. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)