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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5089 del 28/02/2013 (Rv. 625232 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di riconoscimento di protezione internazionale - Rigetto - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove prove dei fatti costitutivi del diritto - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625232-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)