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Sez. 5, Sentenza n. 7697 del 27/03/2013 (Rv. 626091 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 12 della legge n. 289 del 2002 - Estinzione del debito per carichi di ruolo pregressi - Versamento del relativo importo - Ulteriore beneficio - Computo della somma da versare per la definizione agevolata della lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626091-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le somme versate dal contribuente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi, non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell'importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, trattandosi di procedure di definizione connotate da un'indiscutibile autonomia, cui corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale e tra le quali non è, quindi, ipotizzabile alcuna interferenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)