Sez. 5, Sentenza n. 9328 del 20/04/2006 (Rv. 588709 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Artt. 12 e 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Versamento del relativo importo - Computo nella somma da versare per la definizione agevolata della lite - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le somme versate dal contribuente, ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi, non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell'importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, trattandosi di procedure di definizione connotate da un'indiscutibile autonomia, cui corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale, e tra le quali non è quindi ipotizzabile alcuna interferenza.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)