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Sez. L, Sentenza n. 11193 del 26/08/2000 (Rv. 539774 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Limiti - Determinazione di rendita unica non inferiore a quella già consolidata ex art. 83 d.P.R.1124/1965 - Necessità - Riconsiderazione dell'incidenza invalidante di infortuni con rendita parziale già stabilizzata per il decorso di un decennio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539774-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si proceda a revisione di essa per variazione nei postumi di uno o alcuni degli infortuni considerati, va tenuto conto non soltanto del cosiddetto "limite esterno", costituito dalla rendita complessiva che non può, in ogni caso, essere inferiore a quella già stabilizzatasi ex art.83 T.U. n. 1124 del 1965, ma altresì del "limite interno" costituito dal consolidamento delle rendite parziali per gli infortuni più antichi, non più suscettibili di revisione oltre il decennio; ne consegue che non può ritenersi legittima una revisione che, pur non diminuendo la rendita unica complessiva già consolidata, provveda però ad una differente (e inferiore) valutazione di quegli infortuni la cui incidenza invalidante si è già cristallizzata per il decorso del decennio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)