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Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 12/12/1970 (Rv. 349071 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE- DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA NULLA - TASSABILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA NULLITA PASSATO IN GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1970-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349071-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE- DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA NULLA - TASSABILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA NULLITA PASSATO IN GIUDICATO.*

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni, l' amministrazione finanziaria non puo considerare come non apposta una disposizione testamentaria radicalmente nulla (nella specie, disposizione fidecommissoria), perche, da una parte, essa non e legittimata a giudicare della validita delle Disposizioni testamentarie, e dall'altra, essendo in facolta degli eredi dare volontaria esecuzione alle Disposizioni inficiate di nullita, solo allora una determinata disposizione testamentaria puo essere dall'autorita finanziaria considerata nulla agli effetti tributari quando la nullita o l'annullamento risulti da una sentenza pronunciata in contraddittorio tra le parti interessate, dal giudice ordinario e passata in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 6, Cod. Civ. art. 692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)