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Sez. 2, Sentenza n. 2228 del 21/04/1979 (Rv. 398575 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - DONAZIONI E LIBERALITA - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - INESISTENZA O NULLITA DELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA O DELLE DONAZIONI FATTE DAL DE CUIUS AD ALCUNI DEGLI EREDI AGLI EFFETTI TRIBUTARI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398575-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - DONAZIONI E LIBERALITA - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - INESISTENZA O NULLITA DELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA O DELLE DONAZIONI FATTE DAL DE CUIUS AD ALCUNI DEGLI EREDI AGLI EFFETTI TRIBUTARI - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione la amministrazione finanziaria non puo tenere conto delle vertenze giudiziarie che insorgano circa l'esistenza o la validita delle Disposizioni di ultima volonta o di donazioni fatte dal de cuius in favore di alcuni degli eredi in quanto tali Disposizioni o donazioni possono essere considerate inesistenti o nulle agli effetti tributari, soltanto quando l'inesistenza o la nullita risultino da sentenza passata in giudicato, pronunziata in contraddittorio tra le parti interessate. (Conf 2648/71, mass n 349071).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)