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Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 16/06/1980 (Rv. 407666 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - DONAZIONI E LIBERALITA - PRINCIPIO DEL CUMULO CON LE QUOTE DI EREDITA ED I LEGATI - APPLICABILITA - DONAZIONI MENZIONATE NEL TESTAMENTO - NULLITA O INESISTENZA AGLI EFFETTI TRIBUTARI - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407666-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - DONAZIONI E LIBERALITA - PRINCIPIO DEL CUMULO CON LE QUOTE DI EREDITA ED I LEGATI - APPLICABILITA - DONAZIONI MENZIONATE NEL TESTAMENTO - NULLITA O INESISTENZA AGLI EFFETTI TRIBUTARI - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 6 del RD 30 dicembre 1923, n 3270 - secondo cui nelle successioni testate la tassa di successione si applica in base alle Disposizioni testamentarie, salvo che il testamento non sia annullato in tutto o in parte con sentenza passata in giudicato pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate e la finanza - non deroga al principio del cumulo delle quote di eredita e dei legati con le donazioni e le liberalita gia fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario agli effetti della liquidazione della tassa di successione, di cui al precedente art 3, ma si limita a stabilire la particolare efficacia del testamento, nel quadro del principio generale del cumulo di relictum e donatum. Ne consegue che le donazioni menzionate nel testamento non possono essere considerate nulle o inesistenti agli effetti tributari se non a seguito di sentenza passata in giudicato nei confronti della amministrazione finanziaria. (Conf 2228/79, mass n 398575; (Conf 2648/71, mass n 349071).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 6, Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)