Sez. 5, Sentenza n. 11456 del 12/05/2010 (Rv. 612991 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Enti di tipo associativo - Agevolazioni previste dagli art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Presupposti - Inserimento negli statuti delle clausole indicate dall'art. 4 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Sufficienza - Esclusione - Accertamento in concreto dello svolgimento dell'attività in conformità alle clausole - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986 (in materia di IRPEG) e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall'art. 5 del d.lgs. n. 460 del 1997 - a condizione non solo dell'inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'art. 5 del d.lgs. n. 460 cit., ma anche dell'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza appellata che aveva riconosciuto il trattamento agevolato ad un associazione sportiva dilettantistica, sulla sola scorta dell'accertata appartenenza ad una delle categorie previste dalle citate disposizioni e della conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)