Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012 (Rv. 622732 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Associazioni sportive - Diritto ai benefici di cui agli art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)