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Sez. 5, Sentenza n. 4315 del 04/03/2015 (Rv. 634678 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Associazione culturale - Cessione di beni e prestazioni di servizi agli associati dietro corrispettivo - Attività non commerciale ai fini fiscali - Condizioni - Strumentalità di tali attività agli scopi istituzionali - Effettività del rapporto associativo.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634678-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano commerciali e non producono, quindi, reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, purché siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed attribuendo ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto in relazione all'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 com. 8 lett. C, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)