Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 15/04/2002 (Rv. 553746 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Vendite a catena - Autonomia di ciascuna vendita - Azione del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione contrattuale nei confronti del proprio venditore - Ammissibilità - Danni dipendenti da vizi idonei a rendere la cosa pericolosa - Azione extracontrattuale nei confronti del produttore - Ammissibilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l' autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)