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Sez. 2, Sentenza n. 12577 del 06/12/1995 (Rv. 494970 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Vendite a catena - Autonomia di ciascuna vendita - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità - Danni dipendenti da vizi che rendono la cosa pericolosa - Azione extracontrattuale di ogni compratore nei confronti del fabbricante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494970-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Anche nelle cosiddette vendite a catena l'azione contrattuale di risarcimento del danno sorge solo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato; ciò non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore né esclude la possibilità della diversa azione extracontrattuale esperibile da ogni compratore contro il fabbricante, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)