Sez. 2, Sentenza n. 11756 del 06/09/2000 (Rv. 540012 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Vendite a catena di autoveicoli - Autonomia di ciascuna vendita - Ritardata o mancata consegna dei documenti - Azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti dei precedenti venditori - Esclusione - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Nelle vendite a catena di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno, ravvisabile anche in quello da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità; tale rapporto non è escluso dalla consapevolezza da parte del primo acquirente dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti, potendo ciò configurare soltanto un suo eventuale concorso di colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)