Sez. L, Sentenza n. 3835 del 26/02/2016 (Rv. 638952 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio accomandatario in accomandita semplice - Iscrizione alla gestione assicurativa commercianti - Condizioni - Onere probatorio - A carico dell'Istituto assicuratore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2318, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)