diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 5210 del 28/02/2017 (Rv. 643424 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio accomandatario - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643424-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell’interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)