Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010 (Rv. 611600 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio amministratore, anche unico, di società a responsabilità limitata - Svolgimento di attività non riconducibile esclusivamente alla carica sociale - Tutela assicurativa - Doppia iscrizione (alla gestione separata e alla gestione degli esercenti attività commerciali) - Relativa controversia - Accertamento giudiziale - Contenuto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 196 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)