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Sez. U, Sentenza n. 3310 del 16/10/1968 (Rv. 336304 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO SU ALCUNI CAPI DELLA DOMANDA- INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336304-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO SU ALCUNI CAPI DELLA DOMANDA- INAMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione - attesa la funzione strettamente preventiva cui adempie - e precluso anche se la causa sia stata parzialmente decisa nel merito o la decisione sia limitata ad alcuni capi della domanda. (nella specie, il tribunale, investito di una domanda di risarcimento del danno derivato dalla protrazione oltre il biennio di un'occupazione temporanea, aveva condannato l'occupante al risarcimento dei danni, riservandone la liquidazione in separata Sede). (V.2002-67 mass. 329037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)