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Sez. U, Sentenza n. 2002 del 28/07/1967 (Rv. 329037 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO ANCHE SU UN SOLO CAPO DI DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329037-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE DI MERITO ANCHE SU UN SOLO CAPO DI DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*

Il regolamento di giurisdizione, avente funzione strettamente preventiva, e inammissibile quando sia intervenuta decisione di merito, anche se relativa ad uno solo dei capi di domanda. (Conf. 1027-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)