Sez. U, Sentenza n. 24468 del 30/10/2013 (Rv. 627990 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Giudizio amministrativo - Violazione delle regole del processo amministrativo - Ricorso per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti - "Error in procedendo" equivalente a diniego di giustizia - Necessità - Mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione della legge - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione della legge. (Nella specie, il ricorrente, revocato dalla provvisoria aggiudicazione del servizio di riscossione tributi per sua inaffidabilità desumibile da un precedente rapporto, aveva lamentato che il Consiglio di Stato non si fosse limitato alla mera verifica della sufficienza della motivazione di tale revoca, ma ne aveva operato una vera e propria integrazione nel ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 38, lett. "f", del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così travalicando i confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 162 art. 38 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)