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Sez. U, Sentenza n. 15428 del 14/09/2012 (Rv. 623300 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Giudizio amministrativo - Violazione delle regole del processo amministrativo - Ricorso per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti - "Error in procedendo" equivalente a diniego di giustizia - Necessità - Fattispecie in tema di sentenza semplificata resa dal Consiglio di Stato in sede di decisione camerale sulla richiesta di sospensiva della sentenza appellata.
Stato
decisa il 2012-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623300-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia. Ne consegue che non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia del Consiglio di Stato, della quale sia denunciata l'irritualità per mancato rispetto del termine di almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, prescritto dall'art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), in relazione alla convocazione in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di sospensiva della sentenza appellata, ove il collegio, sentite sul punto le parti costituite e senza alcuna opposizione di queste, abbia poi definito, in sede camerale, tutto il giudizio introdotto con l'atto d'appello mediante sentenza in forma semplificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 55, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 60, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)